Statuto

Titolo I | Generalità

Art. 1 È costituita l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) Associazione d’Arma, con sede legale: 00184 Roma, Via Sforza n° 5

Art. 2 L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha per scopo: a) l’amore e la fedeltà alla Patria;b) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, perpetuandone la memoria;c) l’esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle specifiche ricorrenze; d) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate,esaltandone l’opera di difesa della Patria e di servizio della pace; e) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle consorelle associazioni; f) eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della protezione civile; g) fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione potrà:a) effettuare corsi per il conseguimento dell’abilitazione al lancio con attestato rilasciato dall’Autorità Militare; b) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche autonome, per mantenere e migliorare l’addestramento degli appartenenti alla specialità e degli aspiranti al conseguimento delle abilitazioni paracadutistiche; c) realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della Specialità e favoriscano la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano mediante la pubblicazione di riviste specifiche e giornali, lo svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative; d) la concessione di borse di studio a livello nazionale, a soci particolarmente bisognosi e meritevoli.

Art. 3 La festa della Specialità è fissata al 23 ottobre d’ogni anno a ricordo della Battaglia di El Alamein. Almeno ogni due anni, nell’epoca e nella località volta a volta indicate dall’Assemblea Nazionale, viene tenuto il Raduno Nazionale. La Patrona dell’Associazione è Santa Gemma Galgani da Lucca, che si festeggia il 16 maggio. Il Patrono della Specialità è San Michele Arcangelo che si solennizza il 29 settembre.

Art. 4 L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia è l’unico ente che cura la disciplina, in ambito civile e su tutto il territorio nazionale, l’attività paracadutistica avente interesse militare. Nell’effettuazione dell’attività paracadutistica l’Associazione si attiene alle norme emanate rispettivamente dal:
– Ministero della Difesa per quelle d’interesse militare;
– Ministero dei Trasporti per quelle di tipo civile;
– C.O.N.I. per quelle agonistiche.

Art. 5 Tutte le cariche sociali sono elettive, non vengono retribuite ed hanno la durata di tre anni. Tutti gli incarichi decadono con la scadenza, o dimissioni, o revoca del mandato di chi ha sancito la nomina. I soci che ricoprono cariche e che hanno incarichi associativi, sono tenuti al segreto sui fatti e documenti di carattere riservato conosciuti per ragioni d’ufficio.

Art. 6 L’ANPd’I e le sue Sezioni possono eleggere Presidenti Onorari, la cui nomina è di competenza delle rispettive Assemblee.

 

Titolo II | Soci

Art. 7 I soci dell’Associazione sono: a) ad honorem; b) benemeriti; c) ordinari; d) aggregati; e) simpatizzanti.

Art. 8 Sono soci ad honorem i paracadutisti decorati con Medaglia d’Oro al V. M.; i paracadutisti Grandi Invalidi di guerra e di pace. Sono soci benemeriti le persone e gli Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione e del paracadutismo in modo particolarmente efficace. Sono soci ordinari: i paracadutisti italiani regolarmente qualificati nelle Scuole di Paracadutismo Militare che abbiano militato nelle Aviotruppe; coloro che abbiano effettuato un lancio durante operazioni belliche. Sono soci aggregati i paracadutisti muniti della qualifica acquisita e rilasciata dall’Autorità Militare. Sono soci Simpatizzanti gli aspiranti paracadutisti ed i cittadini che condividono e partecipano allo spirito, tradizione, finalità e vita dell’ANPd’I.

Art. 9 I soci ad honorem e benemeriti sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, di sua iniziativa, ovvero su proposta del Consiglio Direttivo delle Sezioni.

Art. 10 Le iscrizioni dei soci, hanno luogo presso la Sezione alla quale è stata presentata domanda scritta.

Art. 11 Non possono appartenere all’Associazione coloro che abbiano precedenti penali per reati militari o comuni non colposi. Non sono ammessi a far parte dell’Associazione coloro che risultino indegni per motivi morali ed anche quelli che per la loro soggettività non sono in linea con gli scopi associativi.

Art. 12 I soci hanno il dovere di: a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione; c) difendere ed affermare, soprattutto con l’esempio, le idealità dell’Associazione; d) pagare la quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 13 I soci hanno il diritto di: a) frequentare i locali sociali e partecipare alle manifestazioni dell’Associazione; b) prendere parte con uguaglianza di diritti, alla vita dell’Associazione; c) partecipare all’Assemblea di Sezione nella quale il voto deliberativo spetta anche ai soci simpatizzanti purché iscritti all’Associazione da almeno tre anni.

Art. 14 La qualità di socio si perde per: a) morte; b) dimissioni; c) morosità da oltre un anno; d) espulsione.

Art. 15 Alle cariche sociali possono accedere tutti i Soci che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate e possessori di titoli costituiti da qualifica conseguita presso una Scuola Militare di Paracadutismo, ovvero qualifica riconosciuta dall’Autorità Militare, con l’eccezione per i soci aggregati di: Presidente nazionale e Vice presidente nazionale; Presidente di Sezione e Vice presidente di Sezione; Presidente di collegio a livello nazionale e di Sezione; Consigliere Nazionale.

 

Titolo III | Organi dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

Art. 16 Sono Organi dell’Associazione: a) la Sezione; b) il Gruppo Regionale; c) l’Assemblea Nazionale; d) il Presidente Nazionale; e) il Consiglio Nazionale; f) la Giunta Esecutiva Nazionale; g) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; h) il Collegio Nazionale dei Probiviri; i) il Collegio dei Garanti; j) la Commissione Tecnica Nazionale; k) la Scuola di Paracadutismo; l) il Centro Sportivo dell’ANPd’I.
Sezione 1 | La Sezione

Art. 17 La Sezione si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di 15 soci tra ordinari ed aggregati, di cui almeno 3 ordinari. La Sezione di norma, ha sede nel capoluogo di Provincia ed ha competenza su tutto il territorio provinciale. Per giustificati motivi il Consiglio Nazionale, di sua iniziativa o su proposta del Gruppo Regionale, sentito il parere del Presidente di Sezione, può autorizzare: a) lo spostamento della sede della Sezione ad altro comune della provincia stessa; b) la creazione di una nuova Sezione definendone la competenza territoriale, nell’ambito della provincia considerata.

Art. 18 Sono organi della Sezione: l’Assemblea di Sezione; il Presidente della Sezione;il Consiglio Direttivo di Sezione; il Collegio di Sezione dei Sindaci revisori.

Art. 19 L’Assemblea di Sezione è il massimo Organo della Sezione; rappresenta la totalità dei soci e statuisce impegnando gli iscritti ancorché assenti o dissenzienti; elegge il Presidente di Sezione e i componenti del Consiglio Direttivo; elegge il Collegio dei Sindaci revisori, delibera su qualsiasi argomento associativo entro i limiti e le direttive fissati dallo Statuto, elegge, se del caso, un Presidente Onorario. L’Assemblea di Sezione è ordinaria o straordinaria; è convocata dal Presidente di Sezione, di sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione. L’Assemblea di Sezione è validamente costituita con la presenza rappresentata della maggioranza degli iscritti, in prima convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata degli iscritti, in seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’esame dei bilanci e dell’attività svolta e da svolgere.

Art. 20 Il Presidente di Sezione rappresenta ufficialmente la Sezione; mantiene, nei limiti della propria competenza territoriale, i contatti con le Autorità militari e civili e con gli Enti pubblici e privati; vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie e regolamentari; dirige, coordina e disciplina direttamente,o tramite appositi organi, l’intera vita associativa della Sezione; presiede il Consiglio Direttivo del quale attua le deliberazioni; deferisce agli organi competenti i Soci colpevoli di infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative; ha la firma di qualsiasi atto o documento della Sezione, della quale è amministratore; può delegare la sua firma al Vice Presidente e dal Segretario della Sezione, di cui al successivo art. 22, lett. a) e b); risponde del suo operato al Consiglio Direttivo di Sezione, all’Assemblea di Sezione ed alla Presidenza Nazionale.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo di Sezione attua le deliberazioni dell’Assemblea e realizzain sede di Sezione le finalità dell’Associazione attraverso gli atti e le manifestazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle disposizioni degli organi a carattere nazionale. Detto consiglio è composto: a) per le Sezioni che hanno fino a 50 iscritti, da quattro Consiglieri, di cui almeno la metà soci ordinari, oltre al Presidente; b) per le Sezioni con oltre 50 iscritti, da sei Consiglieri, di cui almeno la metà soci ordinari, oltre al Presidente.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo di Sezione nel suo seno nomina: a) un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed ha sorveglianza diretta sui servizio, gli uffici e le attività della Sezione; b) un Segretario, che dirige la Segreteria; tiene e cura l’archivio e ogni atto e documento della Sezione; tiene i libri dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di Sezione; certifica il diritto dei soci a partecipare alle Assemblee; è responsabile della stesura degli atti ufficiali della Sezione; svolge tutte le pratiche burocratiche che interessano la Sezione ed i soci di essa; c) un Direttore Tecnico, che cura l’attività tecnica della Sezione; sovrintende ai corsi per allievi paracadutisti; attua i programmi per detti corsi; coadiuva il Presidente nell’organizzazione ed esecuzione di manifestazioni ed esercitazioni lancistiche; esprime parere tecnico sui paracadutisti che debbono effettuare lanci sia normali che speciali, controllandone la documentazione e lo stato di addestramento; vigila sulla esatta applicazione delle norme tecniche previste dalla Statuto, dal Regolamento e da ogni altra disposizione in vigore; tiene lo schedario tecnico e dei lanci, compila le statistiche di tutta l’attività tecnica della Sezione;d) un Economo, che tiene la contabilità della Sezione ed i documenti relativi; tiene il libro degli inventari e quello dei bilanci; coadiuva il Presidente nella compilazione dei bilanci consuntivo e preventivo; applica le norme amministrative; certifica della esatta posizione amministrativa dei soci; controlla personalmente gli eventuali soci che hanno incombenze di carattere economico ed amministrativo nella Sezione.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ravvisandone l’opportunità, per il migliore funzionamento della Sezione, può affidare incarichi particolari a soci della Sezione stessa. Tali incarichi debbono essere affidarti con apposita deliberazione del predetto Consiglio, dalla quale risultino chiaramente le attribuzioni, il campo di competenza e le limitazioni del caso.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente di Sezione, di sua iniziativa, oppure a richiesta di almeno la metà dei Consiglieri o di almeno 1/3 dei soci con richiesta scritta e motivata. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Art. 25 Il Collegio di Sezione dei Sindaci Revisori, eletto dall’Assemblea di Sezione, è composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. È l’organo di controllo amministrativo della Sezione; accerta almeno ogni quattro mesi, la situazione di cassa della Sezione; revisiona i bilanci, riferendo all’Assemblea con apposita relazione scritta; ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto. I Sindaci supplenti vengono eletti solamente nelle Sezioni che hanno più di 50iscritti.La carica di Sindaco Revisore non è cumulabile con altre cariche di Sezione.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ove ragioni di opportunità lo consigliano, può deliberare:a) la costituzione di Nuclei Comunali in quei centri che abbiano almeno 5soci di qualsiasi categoria. Il nucleo fa parte integrante della Sezione per ogni e qualsiasi effetto, ha finalità di collegamento e propaganda. È retto da un Fiduciario nominato dal Presidente di Sezione su delibera del Consiglio Direttivo. I suddetti organi possono in qualsiasi momento, nella propria rispettiva competenza, sciogliere il Nucleo stesso o revocare l’incarico al Fiduciario;b) di costituire gemellaggi con Sezioni dell’Associazione ed altre Sezioni di associazioni similari nazionali ed internazionali. Sezione 2Il Gruppo Regionale

Art. 27 Il Gruppo Regionale è composto dalle sezioni appartenenti ad una o più Regioni; la relativa competenza territoriale è definita su delibera del Consiglio Nazionale. I Gruppi Regionali sono:1°. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (esclusa: La Spezia);2°. Lombardia;3°. Triveneto (Friuli – Venezia Giulia, Trentino – Alto Adige, Veneto);4°. Emilia Romagna;5°. Marche e Abruzzo;6°. Toscana, Umbria, La Spezia e Vitorchiano;7°. Lazio (escluso Vitorchiano) e Molise;8°. Campania;9°. Puglia e Basilicata;10°. Calabria e Sicilia;11°. Sardegna.

Art. 28 Gli Organi del Gruppo Regionale sono:a) il Consigliere di Gruppo Regionale;b) la Consulta di Gruppo Regionale costituita dai Presidenti delle Sezioni o dai loro delegati;c) dal Collegio dei Probiviri.

Art. 29 La Consulta del Gruppo Regionale organizza l’attività del Gruppo Regionale nell’ambito dell’Associazione; coordina l’attività delle Sezioni componenti il Gruppo; elegge il Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale scelto fra i Presidenti o i Vice Presidenti di Sezione soci ordinari; elegge il Collegio dei7Probiviri del Gruppo. È presieduta dal Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale. La Carica di Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale è compatibile unicamente con la carica di Presidente o di Vice Presidente di Sezione.

Art. 30 Per l’elezione del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale, del Collegio dei Probiviri del Gruppo e per tutte le altre deliberazioni, ogni Presidente di Sezione dispone di un voto. Il Consigliere Nazionale, in quanto rappresentante di tutte le Sezioni del Gruppo Regionale, non partecipa alla votazione e riporta in Consiglio Nazionale le decisioni deliberate dalla Consulta. Le delibere della Consulta di Gruppo Regionale sono valide con la metà più uno dei voti dei presenti.

Art. 31 La Consulta di Gruppo Regionale è convocata dal Consigliere Nazionale del Gruppo, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Sezioni componenti il Gruppo; si riunisce almeno tre volte all’anno e,obbligatoriamente, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale

Art. 32 Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale è l’organo giudicante delle Sezioni del Gruppo Regionale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 55lett. a). È composto da un Presidente, socio ordinario, due Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti. Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale è competente a giudicare in merito ai deferimenti effettuati dai Presidenti delle Sezioni e dal Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale sulle infrazioni disciplinari, statutarie e regolamentari, nonché sulle infrazioni alle norme associative commesse dagli iscritti delle Sezioni del Gruppo Regionale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 55 lett. a).Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale può delegare i propri poteri istruttori per ogni singolo caso e con mandato a soci di propria fiducia. Il Collegio, quale “Giurì d’Onore”, è competente a giudicare nelle controversie insorte fra i soci del Gruppo Regionale per motivi personali e d’ufficio. I componenti del Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale non possono ricoprire altra carica o incarico associativo.

Art. 33 Le decisioni, gli atti ed i lodi arbitrali del Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso. Sezione 3L’Assemblea Nazionale

Art. 34 L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione;rappresenta la totalità dei soci; statuisce validamente impegnando l’universalità dei soci stessi; elegge gli organi a carattere nazionale tranne i Consiglieri Nazionali eletti dai propri Gruppi Regionali; elegge, se del caso, un Presidente Onorario.

Art. 35 L’Assemblea Nazionale è competente a deliberare:8a) in sessione ordinaria:- su tutta l’ordinaria amministrazione;- sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;- sulle quote associative, sulla destinazione dei fondi ricavati e sul tesseramento in genere;- sulle modifiche statutarie;- sull’attività associativa a carattere nazionale;- sulla ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal Consiglio Nazionale, a norma del successivo art. 45, 2° comma;- sugli altri argomenti all’Ordine del Giorno;b) in sessione straordinaria:- in materia di straordinaria amministrazione;- sul trasferimento della sede legale ed amministrativa;- sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 36 L’Assemblea Nazionale è composta: dal Presidente Nazionale; dal Consiglio Nazionale; dalla Giunta Esecutiva Nazionale; dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; dal Collegio Nazionale dei Probiviri; dal Collegio dei Garanti;dalla Commissione Tecnica Nazionale; dai Presidenti di Sezione o loro Delegati. I Delegati dei Presidenti di Sezione devono essere muniti di mandato plenipotenziario ed essere soci ordinari. Nell’Assemblea Nazionale hanno diritto al voto soltanto i Presidenti delle Sezioni o i loro Delegati. Essi usufruiscono di un numero di voti pari al numero degli iscritti alla loro Sezione aventi diritto al voto. Le deliberazioni sulle modifiche allo Statuto sono valide solo con la presenza rappresentata di almeno i tre quarti dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono ottenere il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 37 L’Assemblea Nazionale si riunisce:a) in sessione ordinaria,- una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; è convocata dal Presidente Nazionale, con comunicazione scritta agli interessati da notificare almeno 30 giorni prima della data di convocazione;- su delibera del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni costituite; è convocata dal Presidente Nazionale come al precedente alinea;b) in sessione straordinaria, su deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta scritta di almeno 1/3 delle Sezioni regolarmente costituite, che rappresentino, a loro volta, almeno un decimo dei soci dell’Associazione aventi diritto al voto; è convocata dal Presidente Nazionale come al precedente comma a); i termini di convocazione possono essere abbreviati fino a 10 giorni in caso di comprovata urgenza e necessità.

Art. 38 L’Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza rappresentata dalla maggioranza degli iscritti, in prima convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata dagli iscritti, in seconda convocazione.

Art. 39 L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea può chiedere la elezione di un Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea è coadiuvato da un Segretario di sua scelta.

Art. 40 D’ogni riunione dell’Assemblea Nazionale deve essere redatto regolare verbale, da conservare agli atti della Segreteria Nazionale. Sezione 4Il Presidente Nazionale

Art. 41 Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale; rappresenta ufficialmente l’Associazione della quale è amministratore; vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie e regolamentari, convoca e presiede laGiunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale, dei quali organi attua afa attuare le deliberazioni; deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri le persone ed i fatti di competenza di tale organo e tutti i soci che infrangono loStatuto; sta in giudizio con il più ampio mandato in nome e per conto dell’ANPd’I su conforme parere della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 42 Il Presidente Nazionale ha la firma d’ogni atto o documento dell’Associazione. Può delegare la sua firma ai Vice Presidenti Nazionali ed al Segretario Generale. Limitatamente ai settori di loro competenza la firma può essere delegata ai rappresentanti della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Presidente Nazionale risponde del suo operato al Consiglio Nazionale. Le decisioni del Presidente Nazionale devono risultare da atti scritti. Sezione 5Il Consiglio Nazionale

Art. 43 Il Consiglio Nazionale è l’organo che attua le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, realizzando in sede nazionale le finalità e gli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Nazionale è composto:a) dal Presidente Nazionale;b) dalla Giunta Esecutiva Nazionale;c) dai Consiglieri Nazionali dei Gruppi Regionali.

Art. 44 Sono di specifica competenza del Consiglio Nazionale:a) l’emanazione del Regolamento per l’attuazione dello Statuto e le eventuali sue modificazioni;b) la ratifica della costituzione delle Sezioni;c) l’erogazione dei fondi associativi;d) l’emanazione di norme e disposizioni per regolare la vita associativa;e) la stipulazione di accordi con Enti pubblici e privati;f) la nomina di Commissari Straordinari, Soci ordinari proposti dalla Consulta di Gruppo Regionale. Il Consiglio Nazionale può, inoltre, adottare provvedimenti interessanti la vita dell’Associazione, aventi carattere di assoluta urgenza, con l’obbligo, però,di sottoporre, alla ratifica dell’Assemblea Nazionale i provvedimenti stessi.10

Art. 45 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte durante l’esercizio sociale; è convocato dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali di Gruppo Regionale o dei Commissari Straordinari di Gruppo Regionale. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto a cura del Segretario Generale. Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto per ogni Sezione di Gruppo Regionale da lui rappresentata. Ogni componente della Giunta Esecutiva Nazionale ha diritto ad un solo voto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 46 Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. I Consiglieri Nazionali possono farsi rappresentare da un proprio delegato munito di mandato plenipotenziario, scelto fra i Presidenti di Sezione del proprio Gruppo Regionale. I componenti la Giunta Esecutiva possono delegare a rappresentarli altri componenti la Giunta stessa. Sezione 6La Giunta Esecutiva Nazionale

Art. 47 La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo della Associazione. Viene eletta dall’Assemblea ed è composta:a) dal Presidente Nazionale;b) dai due Vice Presidenti Nazionali;c) dal Segretario Generale;d) dal Segretario Tecnico;e) dal Segretario Amministrativo. La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno ogni tre mesi dal Presidente Nazionale che la presiede. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto a cura del Segretario Generale. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale nella seduta più prossima. La Giunta Esecutiva Nazionale, ove ne ravvisi la necessità, può affidare particolari incarichi di fiducia a Soci dell’Associazione. I componenti della Giunta Esecutiva Nazionale non possono ricoprire alcuna carica o incarico associativo.

Art. 48 Sono di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale:a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Collegio Nazionale dei probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;b) la vigilanza sull’ordinamento organizzativo, tecnico o amministrativo degli organi periferici;c) la nomina dei Commissari Straordinari, soci ordinari, di Gruppo Regionale e di Sezione;d) le decisioni su questioni di particolare urgenza.

Art. 49 Fra i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, in particolare:11a) i Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale ed il più anziano di essi lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento;b) il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali e li sostituisce in caso di assenza o impedimento; dirige la Segreteria Nazionale coadiuvando l’attività ed i lavori della Giunta Esecutiva Nazionale; cura ed è responsabile dell’organizzazione generaledella Associazione; è responsabile dell’archivio sociale e dell’ufficialità degli atti emanati dagli Organi Nazionali; certifica del diritto di partecipazione all’Assemblea Nazionale e del numero di voti spettanti ad ogni partecipante; cura il collegamento con le Autorità governative econ gli Enti interessati al Paracadutismo; è responsabile dell’Ufficio Stampa e Propaganda;c) il Segretario Tecnico ha la direzione e la responsabilità dell’attività lancistica e tecnica nazionale; compila il calendario lancistico nazionale;redige la relazione tecnica da presentare alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Consiglio Nazionale; vigila direttamente o tramite i componenti della Commissione Tecnica sull’organizzazione e sullo svolgimento dei corsi per aspiranti Paracadutisti; provvede inoltre, alla scelta, fra quelli proposti dalle Sezioni, dei paracadutisti da segnalare all’ammissione ai corsi di qualificazione e riqualificazione, nonché all’assegnazione temporanea e definitiva alla Sezioni di materiale didattico e di lancio;cura e tiene aggiornate:- le liste di lancio delle Sezioni e ne accerta la veridicità per ogni effetto;- lo schedario tecnico nazionale;- la rubrica e lo schedario relativi all’accertamento dell’idoneità fisica dei paracadutisti in attività di lancio e degli aspiranti paracadutisti;d) il Segretario Amministrativo dirige i servizi amministrativi; tiene i libri contabili ed è responsabile della loro regolarità; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Nazionale nella compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; vigila sulla esatta applicazione delle norme amministrative. Sezione 7Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

Art. 50 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, tutti eletti dall’Assemblea Nazionale,è il massimo organo amministrativo dell’Associazione. È composta da un Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori ed i Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. La carica di Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori non è cumulabile con altre cariche associative sia nazionali che di Sezione. La carica di Sindaco Revisore effettivo e supplente non è cumulabile con altre cariche Nazionali.

Art. 51 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione; vigila sull’esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri amministrativi e dei documenti contabili; accerta almeno ogni quattro mesi la situazione patrimoniale di cassa; revisiona il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendo, per iscritto, all’Assemblea Nazionale.

Art. 52 Le attività e gli atti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e custodito presso la Presidenza Nazionale. Sezione 8Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 53 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione. È composto da un Presidente, due Probiviri effettivi e quattro Probiviri supplenti,tutti eletti dall’Assemblea Nazionale. I componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire altra carica in seno all’Associazione.

Art. 54 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare e deliberare:a) in prima istanza , integrato da due supplenti, sulle infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative commesse dal Presidente Nazionale, dai componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dai Commissari straordinari dei Gruppi Regionali, dai componenti la Commissione Tecnica Nazionale, dai componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, dai Presidenti di Sezione nonché sulle relative sanzioni. Contro le deliberazioni adottate in prima istanza dal Collegio Nazionale dei Probiviri può intervenire il Collegio dei Garanti, per eventuale ricorso;b) in seconda istanza, sulle decisioni dei Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale su ricorso motivato;c) quale “Giurì d’Onore” nelle controversie per motivi personali o d’ufficio fra Dirigenti Nazionali e fra i Presidenti di Sezione, fra gli appartenenti alle anzidette cariche sociali fra loro o fra questi e i soci.

Art. 55 Nel caso d’infrazioni commesse dal Presidente Nazionale, il deferimento alCollegio è di competenza del Vice Presidente Nazionale anziano, su deliberazione del Consiglio Nazionale. Nei riguardi degli altri il Collegio agisce su deferimento del Presidente Nazionale.

Art. 56 Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito:a) di fornire la propria qualificata consulenza agli organi della Associazione;b) di coordinare l’attività dei Collegi dei Probiviri di Gruppo Regionale, alloscopo di consentire giudicati uniformi.

Art. 57 Le decisioni, gli atti e i lodi arbitrali del Collegio Nazionale dei Probiviri devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso. Sezione 9Collegio dei Garanti

Art. 58 Il Collegio dei Garanti è un organo collegiale avente compiti di garante dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. È composta da 5 elementi, tutti eletti dall’Assemblea Nazionale fra ex Presidenti Nazionali e soci ordinari, prescelti fra i maggiori esperti di problemi dell’Associazione che abbiano computo il 40° anno di età e già ricoperto cariche associative.13Il Collegio dei Garanti elegge nel proprio ambito il Presidente. Su richiesta del Consiglio Nazionale:- si esprime con parere vincolante su tutte le controversie che possono sorgere nella interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. Su richiesta dell’interessato:a) funge da giudice di seconda istanza per i Presidenti di Sezione, per coloro che ricoprono cariche nazionali e per singoli membri dei Collegi Nazionali;b) può procedere al riesame di tutti i casi di espulsione passati in giudicato. Sezione 10La Commissione Tecnica Nazionale

Art. 59 La Commissione Tecnica Nazionale è composta dal Presidente nella persona del Segretario Tecnico Nazionale e da quattro membri nominati dal Consiglio Nazionale.

Art. 60 La Commissione Tecnica Nazionale ha il compito di:a) collaborare all’organizzazione di tutta l’attività lancistica e dei corsi di aspiranti paracadutisti;b) approfondire gli studi e le esperienze sul paracadutismo;c) proporre le disposizioni atte a migliorare l’addestramento e la preparazione tecnica dei soci;d) collaborare alla redazione delle relazioni tecniche.

Art. 61 Le deliberazioni, gli atti e le proposte della Commissione Tecnica Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuto a cura del Segretario Tecnico e custodito presso la Presidenza Nazionale. Sezione 11Scuola di Paracadutismo

Art. 62 L’Associazione può disporre sul territorio nazionale di Scuole di Paracadutismo coordinate dal Segretario Tecnico Nazionale. L’attività delle Scuole è controllata e coordinata da un Ispettore delle scuole nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale. Le Scuole, nel pieno rispetto delle finalità e dei compiti sanciti dallo Statuto,hanno per scopo:- l’addestramento del personale già brevettato;- il conseguimento delle qualifiche previste dalla normativa militare;- lo svolgimento dell’attività didattica paracadutistica nel senso più generale ai fini promozionali ed agonistici. La nomina dei direttori di Scuola viene effettuata dalle Sezioni da cui dipendono e ratificata dal Consiglio Nazionale. Sezione 12Ufficio brevetti esteri di paracadutismo

Art. 63 L’Associazione ha un proprio Ufficio per il conseguimento di brevetti esteri, il cui Direttore è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Tutte le Sezioni interessate debbono rivolgersi al suddetto Ufficio.14Sezione 13Il Centro Sportivo dell’ANPd’I

Art. 64 L’Associazione ha un proprio Centro Sportivo, il direttore è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale. Titolo IV Stampa e propaganda

Art. 65 Presso la Segreteria Nazionale è costituito un Ufficio Stampa e Propaganda di cui è responsabile il Segretario Generale.

Art. 66 L’Associazione ha un proprio Organo di Stampa. Il direttore dell’organo di stampa dell’Associazione è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale. Titolo V Patrimonio ed amministrazione

Art. 67 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:a) dai beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale, delle Scuole di Paracadutismo, del Centro Sportivo dell’ANPd’I e delle Sezioni;b) dal fondo sociale e sue rendite.

Art. 68 Le Sezioni ed il Centro Sportivo ANPd’I hanno autonomia amministrativa e,pertanto, il loro patrimonio e la loro contabilità devono figurare nei bilanci dell’Associazione come conti d’ordine. Le Spese necessarie al funzionamento dei Gruppi Regionali, dei Collegio Probiviri del Gruppo gravano sulle Sezioni proporzionalmente al numero dei rispettivi tesserati.

Art. 69 Sia la Presidenza Nazionale che il Centro Sportivo dell’ANPd’I e le Sezioni devono tenere:a) il libro giornale;b) il libro degli inventari;c) il conto di cassa. Ogni operazione deve risultare da reversali d’incasso e da mandati di pagamento.A fine di ogni esercizio sociale debbono essere presentati alle Assemblee i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 70 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo chela destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n° 662.

Art. 71 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ognianno. Titolo VI15Disciplina e ricorso disciplinare Reclamo gerarchico

Art. 72 Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i soci:a) che violino lo Statuto, il Regolamento e le norme associative;b) che compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e all’indirizzo associativo;c) che siano sottoposti a procedimenti penali non colposi.

Art. 73 I provvedimenti disciplinari sono:a) richiamo verbale;b) censura scritta;c) censura solenne;d) sospensione, fino ad un massimo di un anno, dalla attività lancistica; e) sospensione, fino ad un massimo di un anno, da ogni forma di vita associativa;f) espulsione dall’Associazione. I provvedimenti vengono inflitti:- dalla lettera a) alla lettera c) – dal Presidente di Sezione, o dal Consiglio Direttivo di Sezione, o dal Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale;- dalla lettera d) alla lettera f) esclusivamente dal Collegio dei Probiviri di Gruppo Regionale Nei casi previsti dall’art. 55, i compiti di cui sopra spettano al Collegio Nazionale dei Probiviri. I provvedimenti dalla lettera c) alla lettera f) comportano l’affissione del deliberato all’albo della Sezione e la comunicazione alla Presidenza Nazionale.

Art. 74 Il deferimento per le e infrazioni suscettibili di provvedimento disciplinare di cui alla lettera d), e) ed f) dell’art. 73 spetta al Presidente di Sezione, o al Consiglio Direttivo di Sezione, o al Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale ed a tutte le cariche Nazionali. Il Collegio Regionale dei Probiviri, ritualmente investito, deve contestare per iscritto al Socio interessato le infrazioni rispetto alle quali, quest’ultimo, ha diritto alla più ampia difesa. Entro 15 giorni dalla contestazione, infatti, il Socio in questione può inviare memorie o richiedere di essere sentito personalmente. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il termine per la presentazione del ricorso, è di 30 giorni dalla data della notifica o comunicazione. Hanno diritto a ricorrere:- l’interessato;- l’Organo deferente;- il Presidente Nazionale. Nei casi previsti dall’art. 55, avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri è consentito il ricorso al Collegio dei Garanti, quale giudice di secondo grado.

Art. 75 Il deferimento agli organi competenti che possa comportare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 73, di cui alle lettere d), e) ed f), determina16l’immediata sospensione dall’attività lancistica, mentre alle lettere e) ed f)determina la sospensione di ogni attività associativa. L’applicazione delle sospensioni di cui sopra sono di competenza dell’organo deferente e più precisamente dal:- Presidente Nazionale;- Consigliere Nazionale;- Presidente di Sezione;ognuno per la propria sfera di competenza.

Art. 76 Il reclamo gerarchico è ammesso contro le decisioni degli Organi associativi,quando non rivestano carattere disciplinare. Il reclamo gerarchico è ammesso:a) al Consiglio Direttivo di Sezione, contro le decisioni del Presidente di Sezione;b) al Consiglio Nazionale, contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Sezione, dalla Consulta di Gruppo Regionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei suoi componenti e del Presidente Nazionale;c) al Consiglio Nazionale dei Sindaci Revisori, contro le decisioni del Collegio di Sezione dei Sindaci Revisori.

Art. 77 Il reclamo gerarchico, per iscritto e con la relativa documentazione, deve essere inoltrato entro 30 giorni dall’avvenuta notifica della decisione impugnata, ma non pregiudica l’eventuale successivo procedimento o giudizio disciplinare. Titolo VII Disposizioni varie

Art. 78 L’Associazione ha un proprio Emblema, un Distintivo sociale, un Labaro Nazionale ed un Medagliere Nazionale. Le Sezioni hanno un proprio Labaro. I Nuclei hanno una propria Fiamma. I Labari delle Sezioni e le Fiamme dei Nuclei possono essere utilizzati quali Medaglieri. L’Emblema ed il distintivo, il Labaro ed il Medagliere Nazionale, nonché i Labari delle Sezioni e le Fiamme dei Nuclei sono conformi, rispettivamente,agli allegati 1, 2, e 3 allo Statuto, firmati dal Ministro della Difesa. Le modalità concernenti l’uso dell’Emblema, del Distintivo, dei Labari e delle Fiamme sono fissate dal Regolamento.

Art. 79 La scorta ai Labari, al Medagliere Nazionale ed alle Fiamme è costituita rispettivamente, da due componenti l’Associazione.

Art. 80 Le tessere sociali, in modello unico, sono emesse dalla Presidenza Nazionale e consegnate ai soci sotto la personale responsabilità del Presidente di Sezione.

Art. 81 Il Regolamento per l’attuazione del presente Statuto e le eventuali modifiche sono sottoposti alla ratifica dell’Assemblea Nazionale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE